Smart Working: cos’è e come applicarlo

Una volta era il telelavoro, oggi è lo Smart Working. Approvata e disciplinata nella seconda parte del Disegno di legge sul lavoro autonomo, la nuova forma di lavoro agile è concepita come una “modalità flessibile dell’esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la produttività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. Non rappresenta dunque una nuova tipologia contrattuale, ma una modalità flessibile di lavoro subordinato, che consente di aumentare la produttività grazie a regole particolari:

SPAZI Può essere svolto in parte all’interno degli spazi aziendali e in parte all’esterno;

ORARI Il dipendente può lavorare fuori dagli spazi aziendali “per un orario medio annuale inferiore al 50% dell’orario di lavoro normale, se non diversamente pattuito”, senza l’obbligo di avere una postazione fissa. La prestazione deve però rispettare i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

ACCORDO L’accordo tra datore e lavoratore deve essere stipulato per iscritto (pena la nullità) e deve disciplinare la modalità di esecuzione della prestazione svolta all’esterno degli spazi aziendali. L’accordo con il lavoratore “smart” può essere a tempo indeterminato o a termine, full time oppure part time.

STRUMENTI Il datore di lavoro è tenuto a fornire e ad assicurare la manutenzione degli strumenti informatici o telematici, eventualmente utilizzati dal lavoratore, ad eccezione dei casi in cui, dietro accordo reciproco, gli strumenti informativi e tecnologici siano di proprietà del lavoratore;

RETRIBUZIONE Il trattamento economico e normativo non deve essere inferiore a quello previsto per i lavoratori che svolgono le stesse attività esclusivamente all’interno dell’azienda. Inoltre gli incentivi di carattere fiscale e contributivo, riconosciuti in caso di incremento della produttività del lavoro, sono applicabili anche ai lavoratori agili;

RECESSO Il recesso dall’accordo relativo alla modalità di lavoro agile non comporta la cessazione dal rapporto di lavoro. L’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato e, in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti, invece, può recedere dall’accordo di smartworking prima della scadenza del termine, con un preavviso non inferiore ai 30 giorni nel caso di accordo a tempo indeterminato.

 

PROTEZIONE DEI DATI Il lavoratore agile deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati in modalità di lavoro agile, nonché la cura degli strumenti tecnologici messi a disposizione del datore di lavoro.

ASSICURAZIONE Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare una volta all’anno un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali connessi al tipo di lavoro. Il lavoratore è tutelato contro gli infortuni sul lavoro che possono avvenire durante il tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione allo spazio “agile” scelto. Ha inoltre diritto alla tutela contro le malattie professionali.

E se c’è ancora qualcuno scettico sull’efficacia del lavoro agile, i dati emersi dall’ultima Giornata di Lavoro Agile, promossa dal comune di Milano, sono significativi:

  • 246.000 km risparmiati, pari a 6 giri intorno al globo;
  • Riduzione del 3% delle emissioni atmosferiche;
  • 40 km di spostamento casa-lavoro risparmiati dal singolo lavoratore agile
  • Un’ora e mezza di tempo libero in più per ogni lavoratore “smart"

Giada Baglietto
HR Consultant
www.fiorentemente.it

Fonti

www.cliclavoro.gov.it
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.adnkronos.com/